Sez. 3, Sentenza n. 6427 del 04/12/1981 (Rv. 417239 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO - LUCRO CESSANTE - SUSSISTENZA - PRESUNZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - MANCATA VENDITA AD ALTRI DELLA MERCE - PROVA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO - LUCRO CESSANTE - SUSSISTENZA - PRESUNZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - MANCATA VENDITA AD ALTRI DELLA MERCE - PROVA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Il danno per inadempimento dell'acquirente nei contratti di fornitura di merci genericamente determinate, consistente nel mancato guadagno della impresa fornitrice, è presunto e va risarcito in base alla ricostruzione ideale degli utili che il venditore avrebbe potuto ragionevolmente conseguire dalla regolare esecuzione del contratto, indipendentemente dalla prova che le merci stesse siano rimaste invendute dovendosi considerare che l'impresa venditrice, tanto se commerciante, quanto se produttrice, ha la possibilità, entro certi limiti, di aumentare la produzione o i rifornimenti, e tale aumento è impedito dalla mancata esecuzione del contratto. (Conf 1149/79, mass n 397360; (Conf 1118/79, mass n 397326; (Conf 1112/76, mass n 379783; (Conf 2499/75, mass n 376409).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1518
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)