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Sez. 2, Sentenza n. 15009 del 21/11/2000 (Rv. 541942 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO | Inadempimento dell'acquirente - Danno dell'alienante esercente professionalmente la vendita di beni mobili - Lucro cessante - Liquidazione - Criteri.
Stato
decisa il 2000-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541942-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO

In caso di inadempimento dell'acquirente, il danno da mancato guadagno dell'alienante, esercente professionalmente la vendita di beni mobili, non va escluso "a priori" e può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente dalla prova che le merci siano rimaste invendute, dovendosi considerare che l'impresa venditrice, tanto se commerciante, quanto se produttrice, ha la possibilità, entro certi limiti, di aumentare la produzione e i rifornimenti, e che tale aumento è impedito dalla mancata esecuzione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1518

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)