Sez. 2, Sentenza n. 1429 del 06/03/1982 (Rv. 419259 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN FAVORE DEL VENDITORE SVOLGENTE IL COMMERCIO DEI BENI MOBILI A SCOPO DI LUCRO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA RISARCIBILITÀ DEL LUCRO CESSANTE RITENUTA SUBORDINATA AD UNA DIFFERENZA TRA IL PREZZO PATTUITO CON IL VENDITORE INADEMPIENTE E QUELLO EFFETTIVO DI VENDITA AL TERZO.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN FAVORE DEL VENDITORE SVOLGENTE IL COMMERCIO DEI BENI MOBILI A SCOPO DI LUCRO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA RISARCIBILITÀ DEL LUCRO CESSANTE RITENUTA SUBORDINATA AD UNA DIFFERENZA TRA IL PREZZO PATTUITO CON IL VENDITORE INADEMPIENTE E QUELLO EFFETTIVO DI VENDITA AL TERZO.*
Il danno da mancato guadagno per inadempimento del compratore, in favore del venditore di beni mobili che eserciti a scopo di lucro il commercio dei medesimi, va presunto sino a prova contraria, indipendentemente dal fatto che il bene oggetto della compravendita sia stato destinato dal venditore ad altri acquirenti, e deve essere liquidato dal giudice con equo apprezzamento di tutte le circostanze del caso, secondo una ricostruzione ideale degli utili che il venditore stesso avrebbe potuto ragionevolmente conseguire dalla normale esecuzione del contratto. (nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha cassato la decisione del giudice del merito che aveva ritenuto la risarcibilità del lucro cessante all'impresa venditrice subordinata all'esistenza di una differenza tra il prezzo pattuito con il compratore inadempiente e quello effettivo di vendita al terzo). (V 6427/81, mass n 417239; (V 1149/79, mass n 397360; (V 1118/79, mass n 397326).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1518
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)