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Sez. 3, Sentenza n. 37464 del 26/06/2008 Ud. (dep. 02/10/2008) Rv. 241279 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - IN GENERE | Impugnazione del solo imputato - Diversa qualificazione giuridica del fatto "ex officio" - Conseguenza - Maturazione della prescrizione solo dopo la sentenza di primo grado - Cognizione della Corte di Cassazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241279-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - IN GENERE

La Corte di cassazione, anche se il ricorso è proposto dall'imputato, ha il potere-dovere di attribuire al fatto la sua esatta definizione giuridica, senza che ciò comporti violazione del generale principio del divieto di "reformatio in peius", qualora, per effetto di tale qualificazione, debba escludersi che la prescrizione sia maturata anteriormente alla sentenza di primo grado, così consentendo al giudice di appello di decidere sull'impugnazione relativamente alle statuizioni civili ex art. 578 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)