Sez. 3, Sentenza n. 3058 del 16/11/1973 (Rv. 366793 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) - DI COSA ALTRUI - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - INTERVENTO DEL PROPRIETARIO DELLA COSA - EFFETTI - OBBLIGHI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - OBBLIGAZIONE DEL PROMITTENTE.*
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) - DI COSA ALTRUI - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - INTERVENTO DEL PROPRIETARIO DELLA COSA - EFFETTI - OBBLIGHI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - OBBLIGAZIONE DEL PROMITTENTE.*
Nell'ipotesi di un contratto preliminare di vendita di cosa altrui, nulla vieta che il terzo proprietario della cosa possa intervenire in Sede di stipulazione del contratto definitivo e manifestare la propria volonta di alienare il bene di sua proprieta direttamente al compratore. In tal caso, mentre il consenso manifestato dai promittenti e diretto alla conclusione del contratto definitivo di compravendita, il consenso che si Forma fra il terzo ed il compratore determinera l'effetto traslativo della proprieta della cosa. Cio non pertanto, il contratto di compravendita intercorrera tra gli originari promittenti, e venditore sara pur sempre il promittente la vendita e su lui ricadranno tutte le obbligazioni connesse alla qualita, quali la consegna della cosa, la garanzia per evizione e quella per vizi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1478, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1490
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)