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Sez. L, Sentenza n. 4672 del 10/08/1979 (Rv. 401217 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - IN GENERE - INDENNITA DI SOTTOSUOLO PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA MINERARIA - NATURA - ASSEGNAZIONE DEL LAVORATORE A MANSIONI DIVERSE DA SVOLGERSI ALL'ESTERNO DELLA MINIERA - DIRITTO ALLA PREDETTA INDENNITA - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1979-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401217-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - IN GENERE - INDENNITA DI SOTTOSUOLO PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA MINERARIA - NATURA - ASSEGNAZIONE DEL LAVORATORE A MANSIONI DIVERSE DA SVOLGERSI ALL'ESTERNO DELLA MINIERA - DIRITTO ALLA PREDETTA INDENNITA - PERSISTENZA.*

L'indennita di sottosuolo, prevista dall'art 17 del CCNL per gli addetti all'industria mineraria (corrispondente all'art 18, parte comune, del CCNL 11 giugno 1976), costituendo parte integrante della retribuzione, e dovuta, per il principio della irriducibilita della retribuzione (art 2103 cod civ, modificato dall'art 13 della legge 20 maggio 1970 n 300), anche al lavoratore che venga successivamente adibito a mansioni diverse, da espletarsi all'esterno della miniera, senza alcuna particolare situazione di disagio o di rischio che ne giustifichi l'attribuzione. In tal caso, essendo esclusa la possibilita di cumulo di indennita relative alle diverse mansioni, al predetto lavoratore puo competere, in modo esclusivo, la retribuzione prevista per il lavoro all'esterno, solo ove questa retribuzione, tenuto conto delle altre eventuali speciali indennita, si presenti in concreto piu favorevole della prima. (V 4171/75, mass n 378516).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Contr. Coll. 11/06/1976 num. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)