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Sez. L, Sentenza n. 1619 del 04/03/1983 (Rv. 426454 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA MAGGIOR RETRIBUZIONE IN PRECEDENZA GODUTA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426454-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA MAGGIOR RETRIBUZIONE IN PRECEDENZA GODUTA - CONDIZIONI.*

In ipotesi di conferimento di mansioni superiori o equivalenti a quelle prima assegnategli, affinché il lavoratore abbia diritto di conservare la maggiore retribuzione in precedenza goduta, occorre verificare - qualora la differenza derivi non da una base retributiva tabellare più elevata ma da qualche elemento aggiuntivo spettante solo in relazione allo svolgimento delle mansioni precedenti - se e quali emolumenti corrisposti, oltre la paga base, al lavoratore siano effettivamente e per loro natura collegati con la specifica qualità di tali mansioni precedenti, in quanto solo in ipotesi di speciali compensi o indennità stabiliti in ragione della loro intrinseca inerenza a particolari modalità della prestazione di lavoro, che la qualità della mansione di per sè stessa esiga, opera il principio dell'irriducibilità a norma dell'art. 2103 cod. civ.. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva escluso che il lavoratore avesse diritto a conservare il godimento dell'alloggio, che aveva costituito remunerazione della reperibilità del lavoratore). (V 4672/79, mass n 401217; (V 2783/79, mass n 399089; (Conf 191/81, mass n 410600, prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)