Sez. 3, Sentenza n. 5484 del 26/08/1983 (Rv. 430420 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - LOCAZIONE DI IMMOBILI - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - DOMANDA DI DETERMINAZIONE DEL CANONE - COMPETENZA - DISCIPLINA EX ART. 45 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - APPLICABILITÀ - DOMANDA DI RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE PER MOROSITÀ - COMPETENZA PER VALORE - DISCIPLINA ORDINARIA - APPLICABILITÀ.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - LOCAZIONE DI IMMOBILI - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - DOMANDA DI DETERMINAZIONE DEL CANONE - COMPETENZA - DISCIPLINA EX ART. 45 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - APPLICABILITÀ - DOMANDA DI RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE PER MOROSITÀ - COMPETENZA PER VALORE - DISCIPLINA ORDINARIA - APPLICABILITÀ.*
Dopo l'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392 (sull'equo canone), per cui le questioni relative alla Determinazione del canone di locazione sono di Competenza del pretore o del conciliatore, ai sensi dell'art. 45 della legge stessa, anche se l'accertamento del canone dovuto debba essere fatto indipendentemente dal sistema di Determinazione, aggiornamento e adeguamento fissato da tale normativa, nel giudizio in cui, accanto alla domanda dell'attore diretta alla risoluzione del contratto per la morosità del conduttore (nella specie: per mancato adeguamento, pattiziamente stabilito, alle variazioni ISTAT) - appartenente per valore alla Competenza del tribunale - venga posta in via riconvenzionale domanda di accertamento del canone, pur essendo siffatta questione pregiudiziale rispetto alla domanda di risoluzione, non è configurabile un'attrazione di quest'ultima nella Competenza del pretore o del conciliatore, essendo inutilizzabile il criterio dell'accessorietà di cui all'art. 31 cod. proc. civ., sia per la maggiore importanza della domanda di risoluzione (incidente sull'intero rapporto) rispetto a quella di Determinazione del canone (attinente ad una sola delle prestazioni corrispettive), sia per la non configurabilità di un tale criterio nel caso in cui detta Determinazione sia richiesta in via riconvenzionale. Con la conseguenza che, mentre la pregiudiziale domanda di Determinazione del canone resta affidata alla Competenza funzionale del pretore o del conciliatore, la cognizione della domanda di risoluzione va devoluta secondo i criteri della Competenza per valore al giudice eventualmente diverso, con la correlativa separazione dei giudizi. (Conf 1506/83, mass n 426336; (Conf 839/82, mass n 418666).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)