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Sez. 3, Sentenza n. 2209 del 28/03/1986 (Rv. 445361 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - CONTROVERSIE PER FINITA LOCAZIONE - COMPETENZA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445361-01

LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - CONTROVERSIE PER FINITA LOCAZIONE - COMPETENZA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*

La Competenza per materia del pretore o del conciliatore, prevista dalla legge n. 392 del 1978, sussiste, in relazione alle controversie concernenti la risoluzione del rapporto di locazione, esclusivamente nei casi in cui venga negato il rinnovo alla prima scadenza del contratto di locazione, in regime ordinario, di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, a norma degli artt. 29 e 30 della suddetta legge; nonché, nel regime transitorio, di recesso del locatore dal contratto di locazione di immobili adibiti tanto ad uso abitativo (art. 59) che ad uso non abitativo (art. 73). Ne consegue che, per l'ipotesi di finita locazione, la Competenza va determinata secondo i criteri ordinari di valore dettati dal codice di rito, ancorché la controversia implichi l'indagine sull'applicabilità o meno al rapporto delle norme previgenti sulla proroga legale. (Conf 22/85, mass n 438227; (Conf 4357/84, mass n 436259; (Conf 6362/82, mass n 423991).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)