Sez. 2, Sentenza n. 19298 del 15/04/2015 Ud. (dep. 11/05/2015) Rv. 263534 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Elementi ex art. 133 cod. pen. - Valutazione integrale - Obbligo - Esclusione - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti. (Fattispecie in materia di tentata estorsione, nella quale la particolare violenza che aveva connotato le condotte dell'imputato aveva indotto a ritenere negativa la prognosi necessaria per la concessione del beneficio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)