Sez. 3, Sentenza n. 3609 del 16/06/1984 (Rv. 435607 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CASUALITÀ (NESSO DI) - PLURALITÀ DI ANTECEDENTI - RILEVANZA PARITARIA - CONDIZIONI - LIMITI - ESCLUSIONE DI UN DETERMINATO FATTO COME ANTECEDENTE - PROVA - CONTENUTO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CASUALITÀ (NESSO DI) - PLURALITÀ DI ANTECEDENTI - RILEVANZA PARITARIA - CONDIZIONI - LIMITI - ESCLUSIONE DI UN DETERMINATO FATTO COME ANTECEDENTE - PROVA - CONTENUTO.*
Tutti gli antecedenti in Mancanza dei quali un evento dannoso non si sarebbe verificato debbono considerarsi sue cause, abbiano essi agito in via diretta e prossima, od in via indiretta e remota, salvo il temperamento di cui al capoverso dell'art. 41 cod. pen., secondo cui la causa prossima sufficiente da sola a produrre l'evento esclude il nesso eziologico fra questo e le altre cause antecedenti, facendole scadere al rango di mere occasioni; pertanto, per escludere che un determinato fatto abbia concorso a cagionare un danno, non basta affermare che il danno stesso avrebbe potuto verificarsi anche in assenza di quel fatto, ma occorre dimostrare, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, che il danno si sarebbe egualmente verificato senza quell'antecedente. (Conf 2247/81, mass n 412979, sulla prima parte; (Conf 826/81, mass n 411305, sulla prima parte; (Conf 643/80, mass n 404045, sulla prima parte; (Conf 826/81, mass n 411306, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)