Sez. L, Sentenza n. 4687 del 11/07/1983 (Rv. 429578 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - PRESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONE SPECIALE TRIENNALE, EX ART. 112 D.P.R. N. 1124 DEL 1965, RELATIVA ALL'AZIONE DIRETTA A CONSEGUIRE LE PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SPECIALITÀ ANCHE DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE LA SOSPENSIONE DI DETTO TERMINE PRESCRIZIONALE - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - PRESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONE SPECIALE TRIENNALE, EX ART. 112 D.P.R. N. 1124 DEL 1965, RELATIVA ALL'AZIONE DIRETTA A CONSEGUIRE LE PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SPECIALITÀ ANCHE DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE LA SOSPENSIONE DI DETTO TERMINE PRESCRIZIONALE - CONSEGUENZE.*
La specialità della prescrizione triennale, cui, a norma dello art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, soggiace l'Azione diretta a conseguire le prestazioni dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, influenza anche la disciplina della sospensione di detto termine prescrizionale, il quale, a norma del secondo e del terzo comma dell'art. 111 dello stesso decreto, resta sospeso durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità, non, però, per tutta la durata di tale fase bensì soltanto entro i termini (di centocinquanta o duecentodieci giorni) stabiliti dal terzo comma dell'art. 111 citato (come confermato anche dal fatto che il decorso di detti due termini senza che il procedimento amministrativo si sia esaurito consente all'interessato la proposizione dell'Azione giudiziaria), sicché l'eventuale protrazione della fase amministrativa non comporta un corrispondente allungamento del periodo di sospensione. (V 3081/81, mass n 413648; (V 4357/79, mass n 400868; (V 4357/79, mass n 400867; (V 3912/69, mass n 344322).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 104 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)