Sez. L, Sentenza n. 4422 del 26/07/1984 (Rv. 436319 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DISTINZIONI - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DISTINZIONI - CRITERI.*
In via generale il criterio distintivo fra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato va ravvisato nel fatto che l'oggetto della obbligazione è costituito, nel primo, dalla realizzazione di un risultato mediante l'attività organizzativa svolta dal lavoratore stesso in piena autonomia e a proprio rischio e nel secondo dalla prestazione di energie lavorative che il dipendente pone a disposizione come elemento inserito nella organizzazione dell'impresa, secondo le direttive e sotto la vigilanza del datore di lavoro. Peraltro, nei casi in cui l'esistenza o meno della subordinazione al potere direttivo del beneficiario della prestazione non sia agevolmente apprezzabile - come accade principalmente nel campo delle attività di carattere professionale ed intellettuale - possono ai fini della distinzione suddetta soccorrere altri criteri quali la circostanza che nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito da un Opus inteso come risultato dell'attività del lavoratore e non dalle stesse energie lavorative di questo, l'esistenza, in termini anche minimi di un'organizzazione imprenditoriale facente capo al lavoratore e costituente caratteristica precipua del lavoro autonomo e l'incidenza del rischio attinente all'Esercizio della attività, che, nel caso di lavoro subordinato, grava sul datore di lavoro. (V 6857/82, mass n 424509; (V 6606/81, mass n 417457; (V 1720/76, mass n 380478).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)