diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 2845 del 01/12/2003 Ud. (dep. 27/01/2004) Rv. 228420 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI) | Intercettazioni ambientali - Abitacolo di autoveicolo - Natura di luogo di privata dimora - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228420-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI)

In tema di intercettazioni ambientali, il limite dettato dal secondo comma dell'art. 266 cod. proc. pen. per i luoghi di privata dimora - in ordine ai quali le operazioni sono consentite solo quando vi sia fondato motivo di ritenere che nel luogo interessato si stia svolgendo l'attività criminosa - non riguarda l'abitacolo degli autoveicoli, che costituiscono semplici mezzi di trasporto, e comunque non sono assimilabili al domicilio, così come inteso dall'art. 14 della Costituzione, al quale soltanto, pur non costituendo l'unico luogo in cui possono svolgersi relazioni e conversazioni private, il legislatore ha inteso assicurare una più accentuata garanzia di riservatezza e libertà delle comunicazioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Costituzione art. 14, Costituzione art. 15, Cod. Pen. art. 614

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)