Sez. 1, Sentenza n. 1904 del 22/01/1996 Ud. (dep. 17/02/1996) Rv. 203799 - 01
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Ammissibilità (limiti) | Nel caso di intercettazioni ambientali nei luoghi indicati nello art. 614 cod. pen. - "Luogo di privata dimora" - Nozione - Abitacolo di autoveicolo - Luogo di privata dimora - Esclusione - Ragioni.
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Ammissibilità (limiti)
In tema di applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 266 cod. proc. pen. - secondo il quale l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, quando avvenga nei luoghi indicati nell'art. 614 cod. pen., "è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa" - il concetto di privata dimora è più ampio di quello di casa di abitazione comprendendo ogni luogo che viene adoperato, anche in modo transitorio e contingente, per lo svolgimento di attività privata come quella di studio, commercio, lavoro, tempo libero ecc.. Ma tale concetto non può essere esteso al punto tale da comprendervi anche l'abitacolo di un autoveicolo. Infatti l'abitacolo di un autoveicolo non può considerarsi privata dimora, in quanto sfornito dei conforti minimi necessari per potervi risiedere in modo stabile per un apprezzabile lasso di tempo; né tantomeno tale abitacolo può considerarsi appartenenza di privata dimora, in quanto non collegato in un rapporto funzionale di accessorietà o di servizio con la stessa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)