Sez. 2, Sentenza n. 5832 del 16/11/1984 (Rv. 437508 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - PRONUNCIA CON ORDINANZA ANZICHÉ CON SENTENZA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - PRONUNCIA CON ORDINANZA ANZICHÉ CON SENTENZA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
L'art. 91 cod. proc. civ., secondo il quale il giudice con la sentenza che chiude il processo condanna la parte soccombente al rimborso delle spese, trova applicazione con riguardo ad ogni provvedimento, ancorché reso in Forma di ordinanza, con cui si conclude il procedimento davanti al giudice che abbia emesso il provvedimento medesimo (nella specie: ordinanza, a norma degli art. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794). (V 5210/80, mass n 409046; (V 247/79, mass n 396310; (Conf 6066/83, mass n 430872; (Conf 3651/80, mass n 407516; (contra 4823/81, mass n 415532; (contra 3892/77, mass n 387581).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)