Sez. 2, Sentenza n. 32273 del 25/05/2010 Ud. (dep. 24/08/2010) Rv. 248409 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca del prezzo del reato - Confisca ex art. 12 sexies legge n. 356 del 1992 - Applicabilità in caso di estinzione del reato (nella specie: per prescrizione).
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In caso di estinzione del reato, il giudice dispone di poteri di accertamento sul fatto-reato onde ordinare la confisca non solo delle cose oggettivamente criminose per loro intrinseca natura (art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen.), ma anche di quelle che sono considerate tali dal legislatore per il loro collegamento con uno specifico fatto-reato (ad es., nei casi di cui agli artt. 240, comma secondo, n. 1, cod. pen., e 12-sexies legge n. 356 del 1992).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 210, Cod. Pen. art. 236 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)