Sez. 5, Sentenza n. 25475 del 24/02/2015 Ud. (dep. 17/06/2015) Rv. 263904 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca ex art. 12 sexies l. n. 356 del 1992 - Applicabilità nel caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione - Esclusione - Ragioni.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
Non può essere disposta la confisca ex art. 12 sexies della legge n. 356 del 1992 nel caso in cui il giudice dichiari estinto il reato per prescrizione, ostandovi lo stesso tenore letterale della norma che richiede, quale presupposto indefettibile per l' applicazione della misura ablatoria, la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., e non già il mero proscioglimento per estinzione del reato, coerentemente alla natura sanzionatoria della confisca e in conformità all'interpretazione dell'art. 7 CEDU elaborata dalla Corte di Strasburgo (cfr Welch c. Regno Unito, 9 febbraio 1995).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)