Sez. 1, Sentenza n. 7860 del 20/01/2015 Cc. (dep. 20/02/2015) Rv. 262759 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca di cose costituenti prodotto o profitto del reato - Estinzione del reato per prescrizione - Ablazione - Legittimità - Esclusione - Ragioni.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
L'estinzione del reato per prescrizione preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prodotto o il profitto, a prescindere dalla sua connotazione come obbligatoria o facoltativa, per la necessità di interpretare tassativamente il concetto di condanna quale presupposto dell'ablazione, che è inibita dalla sentenza della Corte EDU del 29 ottobre 2013 nel caso Varvara c. Italia, in quanto il principio di legalità in campo penale preclude interpretazioni estensive o analogiche delle norme interne in danno dell'imputato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 210, Cod. Pen. art. 236 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)