Sez. 6, Sentenza n. 37635 del 11/09/2024 Cc. (dep. 14/10/2024) Rv. 287030-01
GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI | Giudice chiamato a giudicare lo stesso imputato per fatto diverso - Esame delle medesime fonti probatorie - Ricusabilità del giudice - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI
Non dà luogo a ricusazione, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen. come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, la circostanza che il magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico dell'imputato per fatti diversi, sebbene caratterizzati dalla pretesa identità delle fonti probatorie valutate e da valutare, atteso che una stessa fonte, considerata rilevante ed attendibile in un processo, potrebbe non esserlo in un altro. (Fattispecie in cui il giudice, che aveva fatto parte del collegio pronunciatosi sulla partecipazione dell'imputato ad un'associazione di tipo mafioso, era stato chiamato nuovamente a giudicarlo, sulla base di fonti di prova asseritamente identiche, per la partecipazione allo stesso sodalizio, ma in relazione ad un periodo di tempo successivo a quello di cui al precedente giudizio).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)