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Sez. 5, Sentenza n. 15201 del 10/02/2016 Cc. (dep. 12/04/2016) Rv. 266866 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI | Giudice chiamato a giudicare lo stesso imputato per fatto diverso - Esame delle medesime fonti probatorie - Ricusabilità del giudice - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266866-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI

Non dà luogo ad una ipotesi di ricusazione, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen. come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, la circostanza che il magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico dell' imputato per fatti diversi sebbene caratterizzati dalla pretesa identità delle fonti probatorie valutate e da valutare, atteso che una stessa fonte probatoria, considerata importante ed attendibile in un processo, potrebbe non esserlo altrettanto in un altro. (Fattispecie nella quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di ricusazione proposta nei confronti di un componente della Corte d'Assise d'Appello, chiamato a giudicare l'imputato per reati aggravati dalla finalità di agevolare un'associazione mafiosa, che aveva già condannato in precedenza il medesimo soggetto per il reato di omicidio aggravato dall'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, conv. in l n. 203 del 1991, ritenendo la sua intraneità al predetto sodalizio una prova dell'aggravante).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)