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Sez. 3, Ordinanza n. 11546 del 19/02/2013 Cc. (dep. 12/03/2013) Rv. 254760 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI | Giudice chiamato a giudicare lo stesso imputato per fatto diverso - Esame delle medesime fonti probatorie - Ricusabilità del giudice - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254760-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI

Non dà luogo ad una ipotesi di ricusazione, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen. come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, la circostanza che il magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico dell' imputato per fatti diversi sebbene caratterizzati dalla pretesa identità delle fonti probatorie valutate e da valutare, atteso che una stessa fonte probatoria, considerata importante ed attendibile in un processo, potrebbe non esserlo altrettanto in un altro. (Fattispecie nella quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di ricusazione proposta nei confronti di un componente del collegio penale che aveva già giudicato l'imputato per i reati di associazione per delinquere e violazioni tributarie commesse in qualità di legale rappresentante di altre società).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)