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Sez. 5, Sentenza n. 8617 del 06/11/2000 Cc. (dep. 01/03/2001) Rv. 218160 - 01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - PROPOSIZIONE E RICEZIONE | Identificazione del querelante da parte dell'autorità ricevente - Forme - Richiamo delle generalità contenute nell'atto - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218160-01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - PROPOSIZIONE E RICEZIONE

In tema di formalità relative al ricevimento della querela, l'identificazione della persona che presenta l'atto, prevista a carico dell'autorità ricevente dall'art. 337 cod. proc. pen., può essere effettuata nel verbale di ratifica posto in calce alla querela e può consistere anche solo nel richiamo alla generalità del soggetto da identificare, ove esse siano già contenute per esteso nella querela medesima, atteso che, anche in mancanza di formule espresse, l'avvenuta identificazione è desumibile dalla sequenza logica e procedimentale delle fasi che confluiscono nell'unico contesto documentale; è peraltro da escludersi che l'autorità ricevente debba sempre attestare espressamente il ricevimento dell'atto, essendo tale dovere correlato al diritto del querelante di ottenere la suddetta attestazione prevista dall'art. 107 disp. att. cod. proc. pen. e non potendo perciò configurarsi un obbligo in tal senso anche in caso di mancata richiesta da parte dell'avente diritto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 337 com. 4 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 107 com. 1, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 107 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)