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Sez. 5, Sentenza n. 12745 del 08/10/1998 Ud. (dep. 03/12/1998) Rv. 213417 - 01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - PROPOSIZIONE E RICEZIONE | Presentazione da parte del querelante - Nell'ufficio di Procura della Repubblica - Identificazione - Necessità - Mancata identificazione - Conseguenza - Invalidità della querela.
Stato
decisa il 1998-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213417-01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - PROPOSIZIONE E RICEZIONE

In tema di formalità della querela, anche qualora l'atto sia presentato negli uffici della Procura della Repubblica, ai fini della sua validità occorre che il presentatore sia identificato, discendendo tale adempimento dal comma quarto dell'art. 337 cod. proc. pen., che prevede, senza eccezioni, l'onere della identificazione ad opera della "autorità che riceve la querela".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 337 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)