Sez. 5, Sentenza n. 32697 del 07/06/2001 Cc. (dep. 31/08/2001) Rv. 219642 - 01
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - PROPOSIZIONE E RICEZIONE | Identificazione del querelante - Omissione - Invalidità dell'atto - Sanatoria successiva attraverso l'identificazione compiuta dal giudice - Esclusione.
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - PROPOSIZIONE E RICEZIONE
La mancata identificazione, da parte dell'Autorità ricevente, della persona che propone la querela, rende l'atto invalido, né esso è successivamente sanato dalla irrituale e tardiva identificazione del querelante da parte del giudice, cui non compete tale attività.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 337 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)