Sez. 5, Sentenza n. 17662 del 05/03/2004 Ud. (dep. 16/04/2004) Rv. 229586 - 01
AZIONE PENALE (Cod. proc. pen. 1988) - QUERELA - proposizione e ricezione | Identificazione del querelante da parte dell'autorità ricevente - Possibilità di desumere aliunde l'identificazione - Sussistenza - Fattispecie.
AZIONE PENALE (Cod. proc. pen. 1988) - QUERELA - proposizione e ricezione
In tema di formalità relative alla ricezione della querela, è da escludere che l'autorità ricevente debba sempre attestare espressamente il ricevimento dell'atto, essendo tale dovere correlato al diritto del querelante di ottenere la suddetta attestazione prevista dall'art. 107 disp. att. cod. proc. pen. e non potendo perciò configurarsi un obbligo in tal senso anche in caso di mancata richiesta da parte dell'avente diritto. Ne consegue che l'identificazione della persona che presenta l'atto di querela può essere desunta anche dalla sequenza in cui si snoda l'iter procedimentale. (Fattispecie nella quale, a fronte della mancata formale identificazione del querelante, nessun dubbio era stato sollevato, neppure dall'imputato, in ordine al fatto che questi fosse l'autore dell'istanza di punizione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)