Sez. 6, Sentenza n. 30151 del 02/05/2007 Ud. (dep. 24/07/2007) Rv. 237512 - 01
AZIONE PENALE - QUERELA - PROPOSIZIONE E RICEZIONE | Identificazione del querelante da parte dell'autorità ricevente - Possibilità di desumere "aliunde" l'identificazione - Sussistenza - Fattispecie.
AZIONE PENALE - QUERELA - PROPOSIZIONE E RICEZIONE
L'Autorità, davanti alla quale viene presentata una querela, non è tenuta sempre ad attestare la ricezione dell'atto, essendo tale dovere correlato al diritto del querelante di ottenere la suddetta attestazione, prevista dall'art. 107 disp.att.cod.proc. pen., e non potendo pertanto configurarsi un obbligo in tal senso anche in caso di mancata richiesta da parte dell'avente diritto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 107, Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)