Sez. 2, Sentenza n. 1368 del 12/04/1977 (Rv. 385084 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - USO - ESTENSIONE E LIMITI - MURO PERIMETRALE DI DIVISIONE E CONFINE CON LA PROPRIETA ESCLUSIVA DI UN SINGOLO CONDOMINO - INSTALLAZIONE DI TUBI DEL GAS DA PARTE DEGLI ALTRI CONDOMINI - DIVIETO - NORME SUI RAPPORTI DI VICINATO - APPLICABILITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - USO - ESTENSIONE E LIMITI - MURO PERIMETRALE DI DIVISIONE E CONFINE CON LA PROPRIETA ESCLUSIVA DI UN SINGOLO CONDOMINO - INSTALLAZIONE DI TUBI DEL GAS DA PARTE DEGLI ALTRI CONDOMINI - DIVIETO - NORME SUI RAPPORTI DI VICINATO - APPLICABILITA.*
Il muro perimetrale di un edificio condominiale, che abbia anche funzione di divisione e confine fra l'edificio medesimo e la proprieta esclusiva di un singolo condomino (nella specie, giardino con autorimessa), non puo essere utilizzato dagli altri partecipanti per l'installazione di tubi del gas, in quanto, in tale ipotesi trovano applicazione le norme sui rapporti di vicinato, e, quindi, sussiste l'Obbligo di tenere dette condutture alla distanza di almeno un metro dal confine (art 889 secondo comma cod civ). (V 2570/75, mass n 376510; (V 2197/75, mass n 375979).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)