Sez. L, Sentenza n. 4775 del 09/03/2004 (Rv. 570908 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Risarcimento danni per fatto costituente reato - Rapporti tra azione civile e giudizio penale - Esclusione della vincolatività del giudicato penale nel giudizio civile - Condizioni.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE
Il danneggiato dal reato, nel caso in cui sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile nel relativo processo penale, ma non lo abbia fatto, solo agendo in sede civile tempestivamente (fino alla conclusione del processo penale in primo grado, identificabile con la lettura del dispositivo), può evitare di incorrere nella sospensione del relativo giudizio e di subire gli effetti del giudicato penale di assoluzione. Sussistono invece i presupposti per l'operatività del vincolo di giudicato previsto dall'art. 652 cod.proc.pen. nell'ipotesi in cui, come nella specie, sia intervenuta costituzione di parte civile e la proposizione del giudizio civile sia intervenuta dopo la pronuncia della sentenza penale in primo grado, dovendosi peraltro rilevare che l'eventuale revoca della costituzione di parte civile (nella specie non seguita da tempestiva proposizione dell'azione in sede civile) non incide sull'efficacia del giudicato penale nel giudizio civilè.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Proc. Pen. art. 654, Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)