diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1537 del 07/03/1980 (Rv. 405097 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA PREVISTA DALL'ART 13 DELLA LEGGE N 1338 DEL 1962 - PRESUPPOSTI - ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - PROVA - DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1980-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405097-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA PREVISTA DALL'ART 13 DELLA LEGGE N 1338 DEL 1962 - PRESUPPOSTI - ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - PROVA - DISCIPLINA.*

In caso di omesso versamento dei contributi per l'Assicurazione obbligatoria invalidita, vecchiaia e superstiti, il datore di lavoro o il lavoratore, in Sede giudiziale, possono dimostrare l'effettiva esistenza e durata del rapporto di lavoro nonche la misura della retribuzione percepita dal lavoratore interessato, al fine della Costituzione della rendita vitalizia di cui all'art 13 della legge 12 agosto 1962 n 1338, con prove diverse da quella documentale necessaria in Sede amministrativa per l'accoglimento della relativa domanda.*

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)