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Sez. L, Sentenza n. 2693 del 16/04/1986 (Rv. 445749 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - COSTITUZIONE DELLA RENDITA EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 1338 DEL 1962 - PRESUPPOSTO - ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - PROVA - LIMITI - VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445749-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - COSTITUZIONE DELLA RENDITA EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 1338 DEL 1962 - PRESUPPOSTO - ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - PROVA - LIMITI - VALUTAZIONE.*

In caso di omesso versamento dei contributi per l'Assicurazione obbligatoria i.V.S., il datore di lavoro ed il lavoratore, ai fini della Costituzione della rendita di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, possono - in Sede sia amministrativa che giudiziaria - dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro solo attraverso la produzione di documenti di data certa, con esclusione di prove generiche, che il giudice non può ammettere neppure in forza dell'art. 421 cod. proc. civ., restando peraltro a norma del disposto dell'ultima parte del primo comma dell'art. 2704 cod. civ. un ampio margine nell'individuazione dei fatti che possono rappresentare l'anteriorità dei documenti. (V 6170/85, mass n 443301; (V 4203/85, mass n 441705; (V 3853/84, mass n 435806; (V 2499/81, mass n 413281; (V 2867/80, mass n 406613; (V 1537/80, mass n 405097).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2704, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)