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Sez. L, Sentenza n. 6169 del 27/11/1984 (Rv. 437811 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - ESISTENZA DI QUESTO RAPPORTO - PROVA DOCUMENTALE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELLA RENDITA EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 1338 DEL 1962 - NECESSITÀ IN SEDE AMMINISTRATIVA - IN SEDE GIUDIZIARIA - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437811-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - ESISTENZA DI QUESTO RAPPORTO - PROVA DOCUMENTALE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELLA RENDITA EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 1338 DEL 1962 - NECESSITÀ IN SEDE AMMINISTRATIVA - IN SEDE GIUDIZIARIA - ESTENSIONE.*

La necessità della prova documentale dell'esistenza del rapporto di lavoro, ai fini della Costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, sussiste non solo in Sede amministrativa ma anche in Sede giudiziaria, poiché l'art. 421 cod. proc. civ. consente al giudice del lavoro di superare i soli limiti stabiliti dal codice civile, in via generale, per la prova testimoniale, e non anche le limitazioni previste da leggi speciali a determinati e specifici effetti. (V 26/84, Corte cost.; (V 3853/84, mass n 435806; (V 1283/84, mass n 433423; (V 2499/81, mass n 413281; (V 2867/80, mass n 406613; (V 1537/80, mass n 405097).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)