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Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 7734 del 29/03/2007 (Rv. 596070 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Esperimento di azione civile risarcitoria a carico di parlamentare europeo - Disciplina dell'immunità prevista per i deputati del Parlamento europeo - Art. 6 del Regolamento europeo - Inerzia del parlamentare europeo convenuto nell'avvalersi dei poteri attribuitigli da detta norma - Conseguente dubbio interpretativo su tale disposizione in ordine alla necessità, da parte del giudice italiano, sul se richiedere al Presidente del Parlamento europeo la revoca dell'immunità ai fini della prosecuzione del giudizio ovvero se ritenere attributo allo stesso giudice procedente il potere circa l'applicabilità o meno della prerogativa immunitaria in favore del suddetto parlamentare - Conseguente rimessione della questione, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia Europea e correlata sospensione del processo.
Stato
decisa il 2007-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596070-01

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

Deve essere rimessa, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia Europea, ai sensi dell'art. 234 Trattato CE, la questione, in pendenza di un giudizio civile dinanzi al giudice italiano nei confronti di un parlamentare europeo (nella specie, avente ad oggetto l'esperimento di un'azione risarcitoria per assunta diffamazione a carico di un magistrato italiano), se, nell'ipotesi di inerzia di detto parlamentare, che non si avvalga dei poteri attribuitigli dall'art. 6, comma secondo, del Regolamento del Parlamento europeo di richiedere direttamente al Presidente la difesa dei privilegi e delle immunità, il giudice avanti al quale pende la causa sia comunque tenuto a richiedere a tale Presidente la revoca dell'immunità, ai fini della prosecuzione del procedimento e dell'adozione della decisione, ovvero, se in difetto della comunicazione da parte dello stesso Parlamento europeo di voler difendere le immunità e i privilegi del parlamentare (analogamente a quanto avviene in applicazione dell'art. 68 Cost. per i parlamentari nazionali), il giudice avanti al quale pende la causa civile possa decidere sull'esistenza o meno della prerogativa, avuto riguardo alle condizioni concrete del caso di specie.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 234, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Costituzione art. 21, Costituzione art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)