Sez. L, Sentenza n. 10964 del 13/11/1990 (Rv. 469747 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE - MANCATA DICHIARAZIONE IN UDIENZA O NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - PROCURATORE DELLA PARTE DECEDUTA - ULTRATTIVITÀ DEL MANDATO - POTERE DI PROPORRE IMPUGNAZIONE - SUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE - MANCATA DICHIARAZIONE IN UDIENZA O NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - PROCURATORE DELLA PARTE DECEDUTA - ULTRATTIVITÀ DEL MANDATO - POTERE DI PROPORRE IMPUGNAZIONE - SUSSISTENZA.*
La morte della parte nel corso del giudizio (di merito) non determina automaticamente l'interruzione del processo, come causa estintiva del rapporto procuratorio ai sensi dell'art. 1722 n. 4 cod. civ., essendo tale interruzione l'effetto di una fattispecie complessa costituita dalla verificazione del decesso e dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione fattane alle altre parti dal procuratore della parte deceduta, verificandosi, in Mancanza di ciò, l'ultrattività del mandato al procuratore ad litem in virtù della deroga, ad opera dell'art. 300, primo e secondo comma, cod. proc. civ., alle norme regolanti sul piano sostanziale il rapporto procuratorio. Ne deriva che il decesso della parte costituita, sopravvenuto nel corso del giudizio di primo grado ed in questo non denunciato dal procuratore, non priva il medesimo del potere di proporre validamente impugnazione per la parte deceduta. (Conf 3931/89, mass n 463771; (Conf 3306/85, mass n 440973; (Conf 1229/84, mass n 433372).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1722, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)