Sez. 2, Sentenza n. 2523 del 27/04/1981 (Rv. 413297 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - CONOSCENZA DEL DIFETTO E DELLE SUE SPECIFICHE CAUSE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - TERMINE DI DECADENZA - DECORRENZA.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - CONOSCENZA DEL DIFETTO E DELLE SUE SPECIFICHE CAUSE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - TERMINE DI DECADENZA - DECORRENZA.*
In materia di responsabilita decennale per rovina e difetti di cose immobili di cui all'art 1669 cod civ, la conoscenza del difetto e delle sue specifiche cause, oltre che della sua gravita, consegue alla semplice constatazione dell'aspetto delle cose solo quando si tratti di manifestazioni indubbie (come cadute, rovine estese e simili), derivando invece per lo più, quando si tratta di opere di una certa entita, dall'espletamento di indagini tecniche, suggerite dall'ovvia prudenza di non intestare azioni infondate, con la conseguenza, in questa seconda ipotesi, che il termine di decadenza della prima parte della norma citata, condizionante il decorso del successivo termine di prescrizione previsto dal secondo comma, incomincia a decorrere solo dall'acquisizione della relazione del consulente tecnico, anche se l'accertamento si sia compiuto o concluso alla presenza dello stesso appaltatore. (V 1426/76, mass n 380137; (Conf 2694/70, mass n 349148).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)