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Sez. L, Sentenza n. 3583 del 07/04/1998 (Rv. 514322 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA | Nozione.
Stato
decisa il 1998-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514322-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA

Perché sussista il principio di prova per iscritto che renda ammissibile la prova testimoniale a norma dell'art. 2724 n. 1 cod. civ., è necessario che la scrittura di riferimento provenga dalla persona contro cui essa è fatta valere o da un suo rappresentante e che sussista un nesso eziologico tra lo scritto e il fatto controverso, dal quale scaturisca la verosimiglianza di quest'ultimo, non essendo sufficiente un vago riferimento ad esso contenuto nel documento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)