Sez. 4, Sentenza n. 35278 del 16/07/2014 Ud. (dep. 08/08/2014) Rv. 261569 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Trattamento sanzionatorio - Sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità - Presupposti di operatività.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità non è richiesto dalla legge che l'imputato indichi l'istituzione presso cui intende svolgere l'attività e le modalità di esecuzione della misura, gravando sul giudice l'obbligo determinativo delle modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio sostitutivo.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2, Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)