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Sez. 2, Sentenza n. 5952 del 10/11/1981 (Rv. 416731 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - CONDIZIONI - ATTESTAZIONE DEL CANCELLIERE CIRCA L'AVVENUTO RITIRO DEL FASCICOLO - INSUSSISTENZA - DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE DELLO APPELLO.*
Stato
decisa il 1981-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416731-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - CONDIZIONI - ATTESTAZIONE DEL CANCELLIERE CIRCA L'AVVENUTO RITIRO DEL FASCICOLO - INSUSSISTENZA - DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE DELLO APPELLO.*

L'improcedibilità dell'appello ex art. 348 cod. proc. civ. per l'omessa restituzione del fascicolo dell'appellante prima della udienza di discussione non può essere dichiarata in difetto di una rigorosa prova dell'avvenuto ritiro del fascicolo ed in Mancanza dell'attestazione del cancelliere circa l'avvenuto ritiro di detto fascicolo, ma il giudice d'appello deve ritenere che il fascicolo in questione non sia mai stato ritirato e, quindi, pronunziare sul merito del gravame, disponendo, se ciò non sia possibile, le opportune ricerche da parte della cancelleria oppure, in caso di insuccesso di esse, concedendo un termine all'appellante per la ricostituzione del proprio fascicolo. (V 2053/79, mass n 398434 e 398435; (Conf 904/81, mass n 411421; (Conf 820/81, mass n 411300; (Conf 643/79, mass n 396796; (contra 3655/77, mass n 387294).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 77, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)