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Sez. 2, Sentenza n. 47473 del 11/11/2004 Cc. (dep. 07/12/2004) Rv. 230802 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE | Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Divieto - Assolutezza dell'impedimento - Definizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230802-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, il divieto della custodia cautelare in carcere (art. 275, comma quarto, cod. proc. pen.) nei confronti dell'imputato, padre di prole di età inferiore a tre anni, quando la madre sia assolutamente impossibilitata ad assisterla, opera anche nel caso in cui i minori possono essere affidati a congiunti disponibili o a strutture pubbliche. (La Corte ha precisato che in tali casi non viene comunque meno, infatti, l'assolutezza dell'impedimento materno).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)