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Sez. 3, Sentenza n. 41277 del 28/09/2004 Ud. (dep. 22/10/2004) Rv. 230316 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento dei contributi - Incertezza sulla contestazione o sulla notifica dell'accertamento - Causa di non punibilità - Termine di tre mesi per provvedere alla regolarizzazione - "Dies a quo" - Notifica del decreto di citazione per il giudizio - Richiesta di rinvio del dibattimento per adempiere - Termine non decorso - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230316-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, nel caso non risulti certa la contestazione o la notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni, il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento dovuto - rendendo operante la causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma primo bis della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal D.Lgs. n. 211 del 1994 - decorre dalla notifica del decreto di citazione per il giudizio, sicchè, qualora detto termine non sia decorso al momento della celebrazione del dibattimento, l'imputato può chiedere al giudice un differimento dello stesso al fine di provvedere all'adempimento.

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/03/1994 num. 211, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)