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Sez. 3, Sentenza n. 19212 del 04/04/2006 Ud. (dep. 01/06/2006) Rv. 235159 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento dei contributi - Causa di non punibilità - Termine di tre mesi per provvedere alla regolarizzazione - "Dies a quo" - Notifica del decreto di citazione per il giudizio - Idoneità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235159-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, la contestazione o la notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni, dalla quale inizia a decorrere il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento dovuto - rendendo operante la causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma primo bis della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal D.Lgs. n. 211 del 1994 - non può essere validamente surrogata dalla notifica del decreto di citazione per il giudizio. (La Corte ha motivato affermando che in mancanza del decorso di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento il decreto di citazione emesso è nullo per mancanza della condizione di procedibilità ed è, pertanto, privo di validità).

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)