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Sez. F, Sentenza n. 44542 del 05/08/2008 Ud. (dep. 28/11/2008) Rv. 242294 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento - Termine per la regolarizzazione - "Dies a quo" - Notifica del decreto di citazione a giudizio - Idoneità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-08-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242294-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, la previa notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni, dalla quale inizia a decorrere il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento dovuto - rendendo operante la causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma primo bis della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal D.Lgs. n. 211 del 1994 - non può essere validamente surrogata dalla notifica del decreto di citazione per il giudizio, con la conseguenza che la mancata notifica dell'avviso di accertamento (contenente l'indicazione specifica delle somme dovute con l'avvertenza della facoltà di regolarizzare la posizione entro tre mesi), e dunque il mancato decorso del termine, escludono la procedibilità dell'azione penale.

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)