Sez. U, Ordinanza n. 27399 del 13/12/2005 (Rv. 585667 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Impiego pubblico privatizzato - Riparto della giurisdizione - Criteri - Giurisdizione tendenzialmente esclusiva dell'AGO - Controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti della P.A. - Riserva al giudice amministrativo - Fattispecie relativa alla impugnazione di tutti gli atti della procedura concorsuale promossa da una azienda ospedaliera, volta all'assunzione di infermieri professionali a tempo indeterminato, da parte dei lavoratori già assunti a tempo determinato dalla medesima azienda.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di pubblico impiego privatizzato, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al giudice ordinario vanno attribuite tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto, ivi compresa quella iniziale dell'assunzione al lavoro, mentre al giudice amministrativo debbono essere devolute, a norma del quarto comma del medesimo art., quelle attinenti alle procedure concorsuali, che sono strumentali alla costituzione del rapporto e il cui momento finale è costituito dalla approvazione della graduatoria. Spetta pertanto alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia promossa dal privato nei confronti di una azienda ospedaliera, in relazione ad un procedimento concorsuale volto alla copertura con pubblico concorso di alcuni posti di infermiere professionale, allorchè il privato (dipendente dell'azienda in quanto in precedenza assunto con contratto a tempo determinato per ricoprire un posto di uguale qualifica), abbia impugnato tutti gli atti della procedura concorsuale asserendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento per l'erroneità dei presupposti di fatto sui quali i medesimi si fondavano, ovvero l'esistenza di un certo numero di posti di lavoro come infermiere professionale disponibili in conseguenza dell'automatica cessazione, alla scadenza, degli effetti dei contratti a tempo determinato già conclusi.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)