Sez. L, Sentenza n. 8036 del 02/09/1996 (Rv. 499450 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Dimissioni dal posto di lavoro presentate prima della maturazione del diritto a pensione, sulla base delle erronee informazioni ricevute dall'istituto sulla posizione contributiva - Domanda di risarcimento del danno proposta dall'assicurato nei confronti dell'I.N.P.S. - Competenza del giudice del lavoro ex. art. 442 cod. proc. civ. - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Rientra fra le controversie indicate dall'art. 442 cod. proc. civ., per le quali è pertanto competente il pretore in funzione di giudice del lavoro, quella avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta dall'assicurato nei confronti dell'I.N.P.S. in relazione all'erroneità delle informazioni, da quest'ultimo fornitegli sulla sua posizione contributiva, informazioni che lo hanno indotto a dimettersi dal posto di lavoro prima della maturazione del diritto a pensione; tale controversia coinvolge infatti la violazione, da parte dell'istituto stesso, di uno specifico obbligo di comportamento, consistente nell'uso della dovuta diligenza e professionalità nello svolgimento di operazioni amministrative gravante sull'ente che è parte del rapporto assicurativo, obbligo che è stato ribadito dall'art. 54 della legge 9 marzo 1989 n. 88 che infatti impone all'ente previdenziale di fornire all'assicurato tutti i dati utili per la ricognizione della singola posizione previdenziale rilasciando all'uopo una comunicazione con valore certificativo della situazione in essa descritta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)