Sez. 3, Sentenza n. 2226 del 03/03/1987 (Rv. 451456 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - DISCIPLINA EX ART. 80 LEGGE N. 392 DEL 1978 - MUTAMENTO D'USO DELL'IMMOBILE LOCATO - AMBITO DI APPLICAZIONE - CAMBIAMENTO DELLA DESTINAZIONE DELLA RES LOCATA, NON COMPORTANTE UN CORRISPONDENTE MUTAMENTO DI REGIME GIURIDICO - ESCLUSIONE - ESPERIBILITÀ DELLA COMUNE AZIONE DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO EX ART. 1453 COD. CIV. - FATTISPECIE (MUTAMENTO DI UN NEGOZIO DI PARRUCCHIERA IN BOUTIQUE).*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - DISCIPLINA EX ART. 80 LEGGE N. 392 DEL 1978 - MUTAMENTO D'USO DELL'IMMOBILE LOCATO - AMBITO DI APPLICAZIONE - CAMBIAMENTO DELLA DESTINAZIONE DELLA RES LOCATA, NON COMPORTANTE UN CORRISPONDENTE MUTAMENTO DI REGIME GIURIDICO - ESCLUSIONE - ESPERIBILITÀ DELLA COMUNE AZIONE DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO EX ART. 1453 COD. CIV. - FATTISPECIE (MUTAMENTO DI UN NEGOZIO DI PARRUCCHIERA IN BOUTIQUE).*
Poiché la ratio dell'art. 80 della legge n. 392 del 1978 è quella di applicare agli immobili locati il regime giuridico corrispondente al loro uso effettivo e di evitare che il locatore venga a subire, per iniziativa del conduttore, una disciplina del rapporto diversa da quella convenzionalmente pattuita, l'uso diverso da quello contrattuale che legittima il locatore a chiedere la risoluzione del contratto con la specifica Azione di cui al citato articolo nei limiti temporali ivi fissati a pena di decadenza, non è qualsiasi mutamento di destinazione, ma solo quello che comporti un corrispondente mutamento di regime giuridico, ferma restando l'esperibilità della comune Azione di risoluzione per inadempimento prevista dagli artt. 1453 ss. Cod. civ. (che postula la valutazione dell'inadempimento a termini dell'art. 1455 cod. civ.) per le diverse ipotesi di cambiamento della destinazione della res locata. (nella specie il S.C., affermando il suddetto principio, ha ritenuto applicabile solo l'Azione ordinaria ex art. 1453 cod. civ. per il caso di mutamento di un Esercizio artigianale - negozio di parrucchiera - in Esercizio commerciale - boutique -, trattandosi di attività regolate dalla stessa disciplina giuridica ai sensi dell'art. 27 della legge cosiddetta dell'equo canone). (V 1598/84, mass n 433673).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1587, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)