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Sez. L, Sentenza n. 6589 del 18/12/1979 (Rv. 403331 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - NESSO DI DERIVAZIONE EZIOLOGICA TRA PRESTAZIONI LAVORATIVE ED IL SINISTRO - NECESSITA - ARTIGIANO - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA COLLEGATA SOLTANTO CON LA PARTE ORGANIZZATIVA ED IMPRENDITORIALE DELLA AZIENDA - OCCASIONE DI LAVORO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1979-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403331-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - NESSO DI DERIVAZIONE EZIOLOGICA TRA PRESTAZIONI LAVORATIVE ED IL SINISTRO - NECESSITA - ARTIGIANO - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA COLLEGATA SOLTANTO CON LA PARTE ORGANIZZATIVA ED IMPRENDITORIALE DELLA AZIENDA - OCCASIONE DI LAVORO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Per potere considerare un evento lesivo come verificatosi 'in occasione di lavorò e, quindi, ai sensi dell'art 2 DPR 30 giugno 1965 n 1124, compreso nell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, non e sufficiente un collegamento meramente marginale od indiretto con l'attivita lavorativa dell'assicurato ne un semplice rapporto di coincidenza cronologica o topografica, ma occorre che le prestazioni lavorative ed il sinistro siano legati da un nesso di derivazione eziologica, nel senso che l'evento dipenda dal rischio inerente ad un atto intrinseco a quelle prestazioni, o, comunque, strettamente connesso al compimento delle medesime ed al perseguimento delle relative finalita. Pertanto, l'occasione di lavoro per l'artigiano sussiste ogni volta che egli svolga un'attivita che sia strettamente connessa, dal punto di vista tecnico, alla prestazione di lavoro ad esso richiesta e non anche quando tale attivita sia collegata soltanto con la parte organizzativa ed imprenditoriale dell'azienda. (nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, e stato escluso l'indennizzabilita di un infortunio occorso ad un artigiano mentre si recava ad un incontro per lo svolgimento di una attivita commerciale di acquisizione di contratti). (V 3289/77, mass n 386823; (V 1403/75, mass n 374956).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)