Sez. 6, Sentenza n. 1971 del 17/05/1995 Cc. (dep. 24/08/1995) Rv. 202307 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - In genere | Acquisizione di nuovi elementi di prova - Possibilità - Sussistenza - Rispetto del contraddittorio - Necessità - Sussistenza - Violazione - Conseguenza - Fattispecie: documento prodotto dal Pubblico Ministero dopo la chiusura della discussione.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - In genere
Il Tribunale, in sede di appello avverso provvedimento in materia di misure cautelari personali all'udienza di discussione può acquisire, in analogia a quanto previsto per il giudizio di appello ordinario, compatibilmente con la natura ed i tempi del giudizio incidentale, nuovi elementi di prova, rilevanti per la decisione sul punto devoluto. Ciò, peraltro, deve avvenire nel rispetto del contraddittorio, la cui violazione è sanzionata in via generale dall'art. 178 primo comma cod. proc. pen..(Affermando siffatto principio la Cassazione ha annullato un'ordinanza del Tribunale in materia che ebbe ad utilizzare per la decisione un documento prodotto dal P.M. dopo la chiusura della discussione, nel quale, pertanto, la difesa non aveva avuto alcuna possibilità di interloquire).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. L, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. L CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)