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Sez. 1, Sentenza n. 11195 del 22/10/1991 (Rv. 474352 - 01)

Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza - Ingiunzione - In genere | Irrogazione di sanzione illegittimamente prevista da un regolamento comunale - Giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione - Potere dovere di disapplicazione della previsione normativa da parte del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 1991-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474352-01

Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza - Ingiunzione - In genere

L'art. 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689, avendo recepito anche per le sanzioni amministrative il principio di legalità, così ponendo una riserva di legge analoga a quella di cui all'art. 25 Cost., impedisce che sanzioni siffatte possano essere comminate da disposizioni contenute in fonti normative subordinate, come un regolamento comunale, senza che, con riguardo a quest'ultimo, rilevino in contrario né il R.D. 12 febbraio 1911 n. 297 - che è, a sua volta, fonte di natura regolamentare, inidonea a prevalere sulla legge n. 689 del 1981 - né la legge 3 maggio 1967 n. 317, espressamente abrogata dalla stessa legge n. 689 del 1981. Ne consegue che, in sede di giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa per l'irrogazione di sanzione illegittimamente prevista da fonte regolamentare, il giudice ordinario ha il potere-dovere di disapplicazione di tale previsione, in virtù dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 12/02/1911 num. 297 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)