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Sez. 6, Sentenza n. 45065 del 02/07/2014 Ud. (dep. 30/10/2014) Rv. 260837 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE | Rapina di una autovettura per favorire la latitanza del capo di un'associazione mafiosa - Circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991 - Applicabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260837-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE

In tema di rapina, ricorre la circostanza aggravante speciale dell'aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso (art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991) qualora la condotta di sottrazione abbia ad oggetto un bene (nella specie, un'autovettura) con cui favorire la latitanza del soggetto apicale della struttura associativa, poichè detta condotta, in quanto diretta alla preservazione del vertice, finisce col favorire l'intera consorteria, garantendone la guida, la permanenza in vita e la realizzazione del programma criminale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)