Sez. 5, Sentenza n. 7476 del 21/01/2014 Cc. (dep. 17/02/2014) Rv. 258884 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova ai servizi sociali condizionato - Obbligazione risarcitoria - Correlazione con le condizioni economiche del condannato - Necessità - Previsione di automatica caducazione della misura alternativa in caso di inadempimento - Illegittimità - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È illegittima l'ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza subordina l'affidamento in prova al servizio sociale del condannato all'adempimento dell'obbligo di provvedere al risarcimento del danno in favore della vittima del reato, senza commisurare lo stesso alle concrete condizioni economiche del reo e prevedendo una automatica revoca della misura alternativa in caso di mancato assolvimento della prescrizione. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva fissato l'entità dell'obbligazione risarcitoria facendo riferimento ad un somma sostanzialmente corrispondente all'offerta transattiva fatta alla persona offesa dal condannato, senza compiere ulteriori accertamenti sulla capacità economica di quest'ultimo).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)